1. È istituita, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di seguito denominata «Commissione permanente».
2. La Commissione permanente è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca;
c) il presidente della Commissione di cui all'articolo 10;
d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) quattro membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
f) due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari;
g) due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;
h) due membri designati dalle Federazioni degli ordini professionali previsti all'articolo 15;
i) un rappresentante degli operatori professionali delle discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 20, designati dalla Commissione nazionale delle discipline bio-naturali di cui all'articolo 23;
l) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
m) un membro designato di concerto dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
n) due docenti universitari esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
o) tre rappresentanti delle strutture territoriali e ospedaliere pubbliche di medicina non convenzionale designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
p) ventidue rappresentanti designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui diciotto per gli indirizzi di cui all'articolo 6, di cui uno per l'omeopatia a indirizzo unicista e uno per l'omeopatia a indirizzo pluralista, e due per ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 14;
q) un membro in rappresentanza delle associazioni delle aziende operanti nel settore dei medicinali non convenzionali.
3. Il numero dei membri della Commissione permanente di cui alla lettera p)