Art. 4.
(Commissione permanente delle medicine
e delle pratiche non convenzionali).

      1. È istituita, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di seguito denominata «Commissione permanente».
      2. La Commissione permanente è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di presidente;

          b) due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca;

          c) il presidente della Commissione di cui all'articolo 10;

          d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          e) quattro membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

          f) due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari;

 

Pag. 11

          g) due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

          h) due membri designati dalle Federazioni degli ordini professionali previsti all'articolo 15;

          i) un rappresentante degli operatori professionali delle discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 20, designati dalla Commissione nazionale delle discipline bio-naturali di cui all'articolo 23;

          l) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;

          m) un membro designato di concerto dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          n) due docenti universitari esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

          o) tre rappresentanti delle strutture territoriali e ospedaliere pubbliche di medicina non convenzionale designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          p) ventidue rappresentanti designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui diciotto per gli indirizzi di cui all'articolo 6, di cui uno per l'omeopatia a indirizzo unicista e uno per l'omeopatia a indirizzo pluralista, e due per ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 14;

          q) un membro in rappresentanza delle associazioni delle aziende operanti nel settore dei medicinali non convenzionali.

      3. Il numero dei membri della Commissione permanente di cui alla lettera p)

 

Pag. 12

del comma 2 può essere ampliato, con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'accreditamento di nuove associazioni e società scientifiche di riferimento delle discipline di cui al comma 2 dell'articolo 6.
      4. All'interno della Commissione permanente è istituita la Commissione consultiva per i medicinali omeopatici, i medicinali tradizionali di origine vegetale e i rimedi non convenzionali di cui all'articolo 10.
      5. La Commissione permanente dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
      6. L'attività e il funzionamento della Commissione permanente sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
      7. Il Ministro della salute trasmette annualmente una relazione al Parlamento sul funzionamento e sull'attività della Commissione permanente.